Trovare articoli su Judith Miller, la giornalista del New York Times finita in carcere ieri per essersi rifiutata di rivelare il nome di una sua fonte d'informazione (anche se poi sul caso di Valerie Plame non aveva scritto nulla), è fin troppo facile. Se siete pigri da non voler scorrere un po' di giornali online - o se volete approfondire la questione nei blog - basta mettere Judith Miller su Technorati e, allo stato attuale, si trovano 3.996 post. Oppure leggere questo ottimo articolo su "Il Ducato on line", la rivista dell'Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino. Ma non è della legge americana - di cui conosco poco - che voglio parlare, bensì dell'Italia. Potremmo avere anche noi un caso Miller?
Giornalisti in carcere ne sono finiti, pur se raramente, ma qui è più facile che questo accada perché la Procura li accusa di reati come la ricettazione (è avvenuto davvero). Sulla libertà d'informazione e sulla tutela delle fonti, invece, l'Italia in questo momento è probabilmente più avanti degli Stati Uniti, dove la questione della sicurezza prende spesso il sopravvento sulle libertà civili. Gli Usa hanno il primo emendamento della loro Costituzione, noi l'articolo 21 della nostra. Sulla base del primo emendamento i giornalisti americani fondano la loro pretesa di tenere riservate le fonti di informazione, mentre in Italia c'è un articolo del codice di procedura penale che lo prevede esplicitamente (sottolineato e corsivo miei):
1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l`obbligo di riferirne all`autorità giudiziaria (331, 334):
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l`ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici (2224 coord.) e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale .
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell`albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell`esercizio della loro professione (1957). Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l`identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.
Come si nota, in Italia il segreto professionale dei giornalisti (che l'articolo 362 del codice di procedura penale estende anche alla fase delle indagini preliminari oltre che alla testimonianza durante il processo) non è assoluto. Tuttavia, se andiamo a ben vedere, quelle limitazioni sono ben poca cosa: che le notizie apprese dal giornalista siano indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e che, contemporaneamente, il fatto che siano vere possa essere accertato solo attraverso l'identificazione della fonte (non basta una sola delle due condizioni) mette ogni giornalista italiano praticamente al riparo da ogni genere di contestazioni. Da cui si deduce che il caso Miller non sarebbe potuto accadere in Italia (almeno in linea teorica): se il giornalista fosse stato imputato di rivelazione di segreto d'ufficio in concorso con un pubblico ufficiale, avrebbe potuto tacere in quanto ogni persona sottoposta a indagini o processata può farlo; se fosse stato chiamato come testimone del fatto che la Plame era un agente della Cia, avrebbe potuto tacere visto che la veridicità del fatto che la Plame lo fosse poteva essere verificato dal giudice attraverso molti mezzi e non soltanto attraverso la rivelazione del giornalista; qualsiasi altra ipotesi mi venga in mente (spero di non difettare troppo di fantasia) presuppone la possibilità del giudice (o del pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari) di arrivare in altro modo alla soluzione del suo problema e quindi l'inapplicabilità della norma che permette di ordinare al giornalista la rivelazione della fonte. So che la faccenda sarebbe complicata dal fatto che il caso era stato devoluto a un grand jury, tuttavia - senza addentrarmi troppo in problematiche giuridiche troppo sottili (per me prima che per i lettori...) - ritengo che davanti a qualsiasi organo che abbia competenze in ambito giudiziario o possa prendere decisioni che hanno effetti vincolanti per le parti (come il grand jury o un collegio arbitrale) debbano essere applicate le norme procedurali del codice in materia di tutela del segreto professionale.
In America si è molto dibattuto sul fatto che fosse necessario fare il nome della Plame per scrivere quegli articoli, ma questo è soltanto un modo di spostare il problema: l'opportunità di fare il nome dell'agente della Cia è una cosa, la possibilità di invocare il segreto professionale è un'altra. Così c'entra poco il fatto che Judith Miller avesse a suo tempo messo un po' in imbarazzo il New York Times con articoli nei quali appoggiava la tesi, rivelatasi poi falsa per stessa ammissione di esponenti dei governi inglesi e statunitensi, che in Iraq prima della guerra ci fossero armi di distruzione di massa (sugli articoli della Miller al riguardo si può leggere, per esempio, questa collezione di Slate.
Resta in fondo, come il vino buono, la domanda fondamentale: è giusto che vi sia il segreto professionale del giornalista? È un privilegio? Le notizie non diventano più credibili quando a una fonte anonima se ne sostituisce una con nome e cognome? Facendola breve, qui entra in ballo la professionalità del giornalista: chi si fida soltanto di una fonte destinata a rimanere anonima è un pessimo giornalista, chi utilizza la fonte anonima insieme ad altri indizi, dichiarazioni e fatti è un buon giornalista. Quel giornalista diventa un giornalista credibile, che controlla il potere; il primo tipo, invece, è semplicemente una persona schierata che cerca in tutti i modi la dimostrazione di una propria tesi.
AGGIORNAMENTO DELLE 12.30. Mancava il riferimento al codice di procedura civile, visto che i giornalisti possono essere chiamati a deporre anche in procedimenti non penali. La norma di riferimento è l'articolo 349, che richiama gli articoli 351 e 352 del vecchio codice di procedura penale ("Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale relative alla facoltà d'astensione dei testimoni"). Per giurisprudenza e dottrina quasi costante il richiamo a quegli articoli deve essere sostituito con quello all'attuale articolo 200 dell'attuale codice di procedura penale: a pagina 249 del commento di Federico Carpi e Michele Taruffo al codice di procedura civile, per fare soltanto un esempio, è scritto che "in conseguenza dell'entrata in vigore in data 24-10-89 del nuovo c.p.p. (...) il rinvio (recettizio) deve intendersi riferito agli artt. 200 (segreto professionale), 201 (segreto d'ufficio) e 202 (segreto di Stato), nonché all'art. 204 c.p.p. (relativo alle cause di esclusione del segreto)".
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