Franco Abruzzo, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, individua nell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nella successiva giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo le fonti principali di protezione del segreto professionale del giornalista. Si tratterebbe - secondo Abruzzo - di norme europee sovraordinate alle leggi nazionali e quindi il loro potere dovrebbe essere superiore. Ma, a parte la possibilità di poter aprire discussioni infinite sull'effettivo potere coercitivo di quella parte della Convenzione, vi sono complicazioni interpretative non da poco che esaminerò più sotto. Vediamo, invece, le due norme italiane citate da Abruzzo in quell'articolo: la legge professionale n. 69/1963 e il decreto legislativo 196/2003, ossia il nuovo testo della legge sulla privacy. L'articolo 2 della legge professionale afferma che "giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse". La legge sulla privacy, all'articolo 138, che "in caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia".
Il secondo riferimento non è corretto; o meglio, è un riferimento secondario, perché tratta soltanto del rapporto fra il giornalista e la persona della quale sono stati trattati i dati personali, non parla della protezione della fonte della notizia in generale, davanti a chiunque. Per quella esiste l'articolo 200 del codice di procedura penale, su cui mi sono già soffermato e al quale, stranamente, Abruzzo non accenna nell'articolo citato (ma lo fa in un altro ampio e approfondito testo presentato nel dicembre del 2004 a un incontro di studi su magistratura e mass media). È pertanto inutile che il giornalista invochi l'articolo 138 della legge sulla privacy davanti a un magistrato, perché quella norma tratta d'altro.
Più pertinente l'articolo 2 della legge professionale, che impegna al rispetto del segreto anche gli editori (e qui si potrebbe aprire un capitolo a parte sul confronto con il caso di Matthew Cooper e di Time). L'unica perplessità è che l'articolo 2 di quella legge detta genericamente i diritti e i doveri del giornalista, senza prevedere alcuna sanzione nel caso fossero violati. Appare - ma attendo contributi e approfondimenti - come una norma in bianco (o, al massimo, un precetto deontologico) che rimanda ad altre norme da emanare. Per questo, secondo me, le parole più chiare in materia di protezione del segreto sono da ricercare ancora nel famoso articolo 200 c.p.p. Articolo, che è bene chiarirlo, protegge quasi totalmente la fonte del giornalista: riuscire infatti a trovare un caso nel quale avvenga contemporaneamente che le notizie apprese dal giornalista siano "indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede" e che quelle stesse notizie possano essere dimostrate vere "solo attraverso l'identificazione della fonte" appare esercizio più accademico che reale, come peraltro hanno dimostrato varie ordinanze e sentenze di Corti e Tribunali della penisola. Ricordo, fra tutte, una sentenza del Tribunale di Treviso in un processo contro il tenente colonnello dei carabinieri Nicolò Gebbia, sentenza che è rimasta nella mia memoria perché, nelle indagini preliminari, fui chiamato a verbalizzare le mie dichiarazioni. Il 14 gennaio del 2000 il Tribunale, che aveva già emesso un'ordinanza simile per motivare l'accettazione del segreto professionale opposto dal collega Andrea Passerini, assolse il tenente colonnello e scrisse: "Nulla è risultato circa l’identità dell’informatore perché tutti i giornalisti indicati come testi si sono avvalsi del segreto professionale. Il Pm ha chiesto che gli stessi venissero obbligati, così come previsto dall’articolo 200 (terzo comma) Cpp, a deporre sul punto, ma il collegio ha respinto l’istanza. La norma appena menzionata assicura, invece, una piena tutela al segreto professionale dei giornalisti, consentendo una deroga soltanto in via di eccezione, e quindi di stretta interpretazione. Prevede l’imposizione dell’obbligo a deporre in presenza – congiunta – di due precisi requisiti: quello dell’impossibilità di accertare la veridicità della notizia se non attraverso l’identificazione della fonte della stessa e quello dell’indispensabilità della notizia ai fini della prova del reato per il quale si procede. Se questi sono gli stretti limiti di operatività della deroga, sembra evidente che l’obbligo a deporre sarebbe stato imposto non già ad accertare la veridicità della notizia (che pacificamente in questo caso erano vere e non richiedevano alcuna verifica in tal senso), bensì ad individuare l’autore del reato di rivelazione di segreti (del quale, oltretutto, il giornalista avrebbe potuto eventualmente essere anche partecipe), violando così la tutela del segreto sulle fonti giornalistiche accordata dal legislatore".
Torniamo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Secondo Abruzzo non si scappa: l'articolo 10 - e le sentenze che dall'articolo 10 sono scaturite (in particolare le sentenze Goodwin e Roemen/Schmit) - proteggono in modo totale il giornalista sia dalla possibilità che gli siano chieste le fonti sia dalla possibilità di essere sottoposto a perquisizioni (ovviamente solo a quelle che abbiano di mira la ricerca di quelle fonti). Abruzzo cita una sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite del 23 novembre 1988 in cui è scritto: "Le norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, salvo quelle il cui contenuto sia da considerarsi così generico da non delineare specie sufficientemente puntualizzate, sono di immediata applicazione nel nostro Paese e vanno concretamente valutate nella loro incidenza sul più ampio complesso normativo che si è venuto a determinare in conseguenza del loro inserimento nell'ordinamento italiano; la ‘precettività’ in Italia delle norme della Convenzione consegue dal principio di adattamento del diritto italiano al diritto internazionale convenzionale per cui ove l'atto o il fatto normativo internazionale contenga il modello di un atto interno completo nei suoi elementi essenziali, tale cioè da poter senz'altro creare obblighi e diritti, l'adozione interna del modello di origine internazionale è automatica (adattamento automatico), ove invece l'atto internazionale non contenga detto modello le situazioni giuridiche interne da esso imposte abbisognano, per realizzarsi, di una specifica attività normativa dello Stato". Qui non c'è scritto quello che Abruzzo vorrebbe. La Corte di Cassazione riconosce sì il valore sovraordinato della Convenzione, ma intanto lo fa eliminando le norme "il cui contenuto sia da considerarsi così generico da non delineare specie sufficientemente puntualizzate"; parlare di "libertà di opinione e libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee" mi sembra, molto modestamente, che rientri in quella categoria. Alla fine c'è anche scritto che "ove invece l'atto internazionale non contenga detto modello (ossia l'atto interno completo nei suoi modelli essenziali, che può creare obblighi e diritti, ndr) le situazioni giuridiche interne da esso imposte abbisognano, per realizzarsi, di una specifica attività normativa dello Stato". Sempre a mio modesto parere, nel caso in questione l'attività normativa dello Stato è necessaria (e non risulta esservi ancora stata) perché mancano le condizioni per l'adattamento automatico.
Inoltre la lettura dell'articolo 10 deve essere completa: se il comma 1 sancisce quella libertà di ricevere informazioni, nel comma 2 è scritto: "L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario." Il corsivo è mio, per mostrare come il diritto a ricevere informazioni sia limitato e temperato dalla dichiarazione che quello stesso diritto può essere sottoposto a restrizioni o a sanzioni per impedire la fuga di notizie riservate, per esempio. Una limitazione non da poco. Nella sentenza Roemen/Schmit, poi, la libertà garantita dall'articolo 10 non viene considerata assoluta: "having regard to the importance of the protection of journalistic sources for press freedom in a democratic society and the potentially chilling effect an order of source disclosure has on the exercise of that freedom, such a measure cannot be compatible with Article 10 of the Convention, unless it is justifiable by an overriding requirement in the public interest." (anche qui il corsivo è mio). Se avete tempo e voglia di tenervi aggiornati (volontà che ,lasciatemi l'amaro inciso, non vedo animare la maggior parte dei colleghi, almeno di quelli che ho intorno) potete leggere questa analisi di Dirk Voorhoof, professore belga della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Ghent, che ha studiato la situazione del segreto professionale nel diritto comunitario e nei principali Paesi europei, riportando, da pagina 13 a pagina 17, anche la "raccomandazione" dell'8 marzo 2000 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. La situazione inglese è più sommariamente descritta, per esempio, in questo articolo del Guardian sul caso tragico di David Kelly, che si uccise dopo che fu scoperto che era lui la fonte della Bbc per alcuni servizi sulla guerra in Iraq.
Ma supponiamo che io abbia torto su tutto. Si pone un altro problema, con aspetti tipicamente italiani. Da quel comma 1 dell'articolo 10, che riguarda ogni persona e che prevede la libertà di ricevere notizie, la Corte di Strasburgo ha derivato sentenze in cui si dice che di tale diritto sia "logico e conseguente corollario anche il diritto alla protezione delle fonti giornalistiche". Il problema è l'aggettivo "giornalistiche" e la definizione di giornalista: se nell'era contemporanea è complicata dalla moltiplicazione dei mass media, in Italia quella complicazione è raddoppiata: ciò che non avevo fatto appositamente notare prima, perché volevo introdurre l'argomento adesso, è che l'articolo 200 del codice di procedura penale protegge i "giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale", albo che l'Italia, insieme all'Ordine professionale, condivide con pochi altri Paesi al mondo (e non è detto che essere in minoranza sia sempre negativo). Dalla tutela dell'articolo 200 sono pertanto esclusi sia i giornalisti praticanti che i giornalisti pubblicisti, che sono iscritti nello stesso albo dei professionisti, ma in differenti elenchi o registri. Il problema è piuttosto complesso e un post, sia pure prolisso come questo, non può neppure sfiorarlo senza correre il rischio di diventare esageratamente e intollerabilmente lungo.
Da ultimo una nota, che riguarda l'articolo 326 del codice penale, ossia la rivelazione di segreto d'ufficio. Secondo Abruzzo "punisce solo chi (pubblico ufficiale) viola il segreto e non chi (giornalista) riceve l’informazione e la fa circolare". Come ho già spiegato non sono d'accordo, visto che la dottrina giuridica italiana prevedere in concorso dell'extraneus nel reato proprio del pubblico ufficiale. Ma questa era soltanto una notarella a piede di pagina, così, tanto per rilassarmi e chiudere. Non prima di aver sorriso un po' davanti al titolo (che comunque lascio): non sono "versus Abruzzo", semplicemente vediamo la stessa cosa da due punti di vista diversi, ma non opposti.
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Posted by: kaos bola murah | September 14, 2013 at 08:50 AM