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January 02, 2006

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mauro

Direi che l'art. 114 cpp al primo comma chiarisce la regola generale secondo cui la vietata pubblicazione degli atti non avviene solamente nel caso di pubblicazione integrale del supporto cartaceo che li racchiude, ma anche attraverso una parte di essi o del '...loro contenuto'.
Affichè l'ultimo inciso abbia senso, e non sia una mera ed inutile ripetizione dei concetti precedenti, è elementare che debba riferirsi alla pubblicazione di quanto dice l'atto senza pubblicare il suo supporto cartaceo (o visivo, o audio...).
Dunque pubblicare il quanto-dice-l'atto senza il supporto che ne conferisce la percepibilità è quanto consente, a un certo punto del procedimento penale, in deroga al principio generale e rispettando certe condizioni, esattamente riassunte da Carlo Felice, l'art. 114 ultimo comma del cpp (e ad ulteriori e più articolate condizioni possono comunque essere pubblicati anche gli atti).
La pubblicazione in alcuni casi può dunque anche essere una questione di virgolette "..." che contribuisce alla differenza tra atto e suo contenuto.
C'è da chiedersi piuttosto il senso pratico di tutta questa distinzione, e quale sia la differenza in termini di effetti tra pubblicare l'atto e pubblicarne, oltretutto in maniera fedele (altrimenti si rischia la diffamazione), il suo contenuto.
Il Legislatore aveva spiegato tale soluzione col bisogno di contemperare due esigenze. Da un lato occorre che il giudice, che conosce gli atti nel momento 'processuale' e quindi (salvo incidente probatorio) nel dibattimento, non sia influenzato da anticipazioni di stampa sul contenuto di atti resi nella precedente fase 'procedimentale' delle indagini preliminari, atti che egli non conosce e non può conoscere se non rivelati nel 'processo' secondo le norme che lo regolano; dall'altro che sia garantita la libertà di stampa, a cui non può essere impedito di riferire su notizie rilevanti per l'opinione pubblica (e per il 'controllo sociale'), sì da determinare che il divieto di pubblicazione progressivamente, e in relazione allo volgersi del procedimento, venga meno (vedasi Relazione al progetto preliminare del Cod. di proced. pen, sub art. 113).
Ecco la soluzione, dunque, cioè quella di rendere a un certo punto, e anche prima del 'processo', pubblicabile il solo contenuto degli atti, non (ancora) gli atti, anche perchè il giudice "...se può essere influenzato dalla pubblicazione degli atti veri e propri, è in grado di non fondare il proprio convincimento su notizie di stampa più o meno generiche e priva di riscontri documentali riguardanti il contenuto di atti...".
A rileggere questa parole, che essendo contenute nella Relazione del nostro attuale c.p.p. devono necessariamente assumere consistente valore interpretativo, verrà da sorridere, perchè potrebbe sembrare che il Legislatore voglia trattare i giudici come bambinetti non molto svegli, influenzabili se vedono in anticipo l'atto, non influenzabili se ne leggono, perche magari edito da importantissimo quotidiano, a cura di quotatissimo giornalista, il solo contenuto.
Potrebbe anche sembrare ingenuto il Legislatore, il quale pensava che non potendo pubblicare l'atto, la notizia sul suo contenuto sarebbe stata generica e magari non circostanziata.
Invece, a mio parere, la questione non era di facile soluzione, essendovi troppi principi da rispettare: rispetto verso l'indagato e le persone offese; tutela della autonomia del giudice; diritto dell'informazione; buona andamento dell'amminsitrazione della giustizia...
Se gli atti divenissero per legge integralmente pubblicabili, da subito, se acquisiti dalla stampa, cosa che qualcuno riterrebbe oramai logica dato che comunque si legge integralmente il loro contenuto, vi sarebbe la corsa al procacciamento selvaggio - e con tutti i mezzi - degli atti medesimi, con intuibili risvolti e coinvolgimenti vari che i giornalisti di giudiziaria possono certamente meglio di me intuire.
Quindi, seppur consapevolmente dal medesimo giustificata in maniera poco plausibile, la scelta del Legislatore appare, in perfetto stile italico, come tutto sommato adeguata per accontentare tutti.
Altre soluzioni, a ben rifelttere, comportano sempre rischi di imbarbarimento dell'azione di procacciamento della notizia, oppure aumento dell'attività di censura attraverso divieti e sanzioni.
Se poi qualcuno ha la soluzione perfetta...

Carlo Felice

Come al solito il commento è di grande puntualità e precisione, oserei dire "saggezza" se non temessi di cadere nell'adulazione. Il richiamo al primo comma dell'articolo 114 è poi la necessaria integrazione di ciò che avevo scritto.

Da giornalista ho soltanto una perplessità, su una delle frasi finali del tuo discorso: "Se gli atti divenissero per legge integralmente pubblicabili, da subito, se acquisiti dalla stampa, cosa che qualcuno riterrebbe oramai logica dato che comunque si legge integralmente il loro contenuto, vi sarebbe la corsa al procacciamento selvaggio".

Come fai notare anche tu, la corsa al procacciamento selvaggio è in corso da tempo ed è favorita dalla sanzione bassissima (l'oblazione a 129 euro) prevista per la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. E sicuramente per un giornale le intercettazioni telefoniche di Fiorani o di Consorte o l'invito a presentarsi a Berlusconi valgono molto più di 129 euro, tanto per essere prosaici ma concreti. Non credo quindi che permettere la pubblicazione anche dell'atto, oltre che del contenuto, peggiorerebbe la situazione attuale. Ci sarà, a questo punto (è già successo, ma è ancora a livello di progetto), chi proporrà l'inasprimento delle sanzioni. Non so se sia la soluzione giusta e non lo dico da giornalista, bensì da cittadino, basandomi su quel principio del "controllo sociale" di cui parli anche tu.

Un controllo deontologico maggiore, da parte dell'Ordine o di altri enti o associazioni deputate, con sanzioni per chi pubblica materiale che nulla ha a che vedere con un qualsiasi interesse sociale, potrebbe essere una soluzione migliore. Ma è soltanto un'idea, tutta da approfondire.

luigi

sto cercando un modo per far giungere al premier la notizia circa una mia conoscenza profonda di fatti al riguardo suo e dei suoi movimenti finanziari nonchè il mio numero di conto corrente...

darkman

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