Ho appena pubblicato un post su Reporters che mi pare molto interessante anche per questo blog e che riporto nella sezione degli approfondimenti.
Peter Scheer, avvocato e giornalista americano, scrive su Slate che le minacce dell'Attorney General (ministro della Giustizia) Alberto Gonzales di incriminare i giornalisti per la violazione di leggi sullo spionaggio potrebbe essere un favore fatto dal Governo ai giornalisti. Invece di invocare il Primo emendamento alla Costituzione americana, che non consente di non rivelare il nome delle fonti confidenziali, come hanno ormai stabilito vari tribunali fino alla Corte Suprema, i giornalisti potrebbero ora invocare il Quinto emendamento, secondo il quale nessuno può essere obbligato a testimoniare contro sè stesso ("No person (...) shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself"). Visto che rivelando il nome delle fonti permetterei all'accusa di mettermi sotto accusa per la violazione delle leggi sullo spionaggio, allora mi avvalgo del Quinto emendamento, annota Scheer.
Ho letto la storia sul blog di Mario Tedeschini Lalli, che commenta: "Provocatorio, ma interessante. Forse anche alle nostre latitudini". Invece del Quinto emendamento, insomma, noi potremmo avvalerci della "facoltà di non rispondere" che il codice di procedura penale assegna non soltanto a chi è già indagato (articolo 64), ma anche alla persona informata sui fatti o al testimone che abbia reso dichiarazioni contra se (articolo 63). So che non si tratta di due articoli proprio identici, ma in questa sede non è molto importante. Il principio che ispira quella parte del Quinto emendamento in questione e gli articoli 63 e 64 del codice di procedura italiano è lo stesso e viene, come è quasi scontato, dal diritto romano: "Nemo tenetur se detegere". Non sono avvocato o leguleio, non voglio dare giudizi definitivi che spero arrivino da qualche vero esperto, ma credo che la frase di Mario, peraltro volutamente non approfondita, sia uno stimolo più che un'affermazione conclusiva e abbia bisogno di qualche precisazione.
Parallelismi fra il diritto italiano e quello americano sono pericolosi (e lo sono ancor di più per me, che non posso vantare alcuno studio di diritto comparato), però credo che in Italia lo scudo dei giornalisti per proteggere le fonti confidenziali non si sia mai basato sull'articolo 21 della Costituzione (molto grossolanamente lo possiamo considerare l'equivalente del Primo emendamento americano), ma sul segreto professionale, garantito quasi totalmente ai giornalisti professionisti dall'articolo 200 del codice di procedura penale e del quale ho parlato ampiamente un anno fa su cfdp (primo, secondo e terzo post).
Se il giornalista è indagato per qualche reato può, ovviamente, non rispondere a qualsiasi domanda (e quindi anche a quella sulle fonti d'informazione). Se il giornalista è persona informata sui fatti, deve invece rispondere alle domande, come un normale cittadino. Temo che sia difficile basare la protezione delle fonti confidenziali sull'articolo 63 del codice di procedura, almeno nella sua formulazione letterale: "Se (...) emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese".
Si tratta di un "nemo tenetur se detegere" in realtà un po' affievolito (ed è una delle differenze di cui parlavo nel secondo capoverso di questo post), perché non permette alla persona sentita come testimone di non rispondere alle domande del pubblico ministero o del giudice neppure quando sa che potrebbe rendere dichiarazioni contro di sè. In realtà è il pubblico ministero (o il giudice) a dover valutare la risposta come indiziante e ad avvisare il testimone che deve nominarsi un avvocato. Una domanda al giornalista del tipo: "Chi le ha dato quelle informazioni?" non comporta automaticamente l'incriminazione del giornalista. E, anche se la comportasse, il giornalista sentito come persona informata sui fatti o come testimone dovrebbe prima rispondere (facendo quindi i nomi delle fonti confidenziali) e poi lasciare che siano il pubblico ministero o il giudice a decidere se si tratta di una risposta "contra se". Per questo per i giornalisti (almeno per i professionisti) sentiti come persone informate o testimoni, è molto più importante l'articolo 200 del codice di procedura penale, quello sul segreto professionale, che permette loro a priori di non rivelare alcuna fonte di informazione (gli spiragli lasciati a giudice e pubblico ministero sono talmente stretti che in pratica esistono soltanto nella teoria).
Sono alla fine (un grazie a chi ha avuto il coraggio di seguirmi fin qui) e mi piace salutarvi con la conclusione dell'articolo di Scheer. L'avvocato e giornalista scrive che la possibilità di invocare il Quinto emendamento viene proprio dall'accanimento di Gonzales contro i giornalisti: minacciando di utilizzare le leggi sullo spionaggio se non rivelano le fonti offre loro la possibilità di appellarsi al "nemo tenetur se detegere" che, invece, non potrebbero invocare in casi diversi. E, infatti, la conclusione è ironica, una sorta di "Dio ci conservi Gonzales": "Let's just hope he makes more threats to prosecute the media".
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Posted by: Bench Craft Company | September 13, 2013 at 07:06 AM
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