Non pretendo certo di dare lezioni a chi ne sa più di me, ma credo che fra Luca Sofri e Tomaso Pisapia ci sia stato un equivoco. O che ci sia stata, a pagina 8 del numero di Nòva di oggi, un'operazione di editing che ha stravolto il senso di quello che i due volevano dire e scrivere.
Sofri ha pubblicato su Wittgenstein i suoi due articoli usciti sul supplemento del Sole 24 Ore. Molto gradevole la storia di Gigi Moncalvo e delle sue battaglie legali contro chi parla male di lui - o permette di parlare male di lui - su internet, da Google in giù. Qualche imprecisione, per non dire qualche errore, in alcune parole attribuite all'avvocato Tomaso Pisapia. Riporto integralmente una parte dell'articolo con alcune dichiarazioni dell'avvocato:
In rete esiste il reato di diffamazione? “Il reato di diffamazione esiste a prescindere dal contesto in cui viene compiuto: il contesto determina poi sotto quali norme ricada. Esiste la diffamazione a mezzo stampa, che però riguarda espressamente ciò che viene “stampato” e di cui sono responsabili tutti coloro che scrivono sulla carta stampata. La televisione, per esempio, non ricade in questa categoria: fu fatta una legge apposita che regolamenta i casi di diffamazione in tv. Quindi non si capisce perché debba rientrarci internet”. E in assenza di una legge apposita, la rete non rimane un po' una terra di nessuno? “No, perché la diffamazione si configura, e viene perseguita lo stesso: allo stesso modo in cui viene perseguita se avviene durante una conversazione o un comizio. Ma non ha l'aggravante specifica prevista dalla legge sulla stampa.”.
Non è proprio così, come peraltro avevo già accennato in un commento a un post di Luca De Biase.
La diffamazione su internet è punita esattamente con le stesse pene previste per la diffamazione a mezzo stampa: lo dice il terzo comma dell'articolo 595 del codice penale, quello sulla diffamazione. Ecco il testo di tutto l'articolo (grassetto mio):
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Come si vede la notizia diffamatoria è considerata della stessa gravità sia che sia diffusa con il mezzo della stampa sia "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità". E in quest'ultima espressione sono ricomprese sia la radio, sia la televisione, sia internet.
Nell'articolo è stata probabilmente fatta confusione con l'aggravante dell'attribuzione del fatto determinato o con la disciplina sulla rettifica.
La rettifica effettivamente non era prevista per la radio e per la televisione dall'articolo 8 della legge sulla stampa del 1948 (poi modificato dall'articolo 42 della legge 416 del 1981) ed è stata introdotta dall'articolo 10 della legge 223 del 1990 per evitare che ci fossero differenze di trattamento e di responsabilità fra i diversi mezzi di comunicazione. Se ora si volesse rendere obbligatoria anche la rettifica su internet (per le testate giornalistiche registrate) sarà necessaria un'altra legge.
Anche il reato di diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di un fatto determinato era previsto dalla legge del 1948 e non riguardava la radio e la televisione. Il reato, che prevede pene più gravi rispetto alla semplice diffamazione a mezzo stampa, è contestabile a un giornalista radiofonico o televisivo solo dopo l'entrata in vigore della legge 223 del 1990 (si veda l'articolo 30). Mentre capirei alcune obiezioni all'allargamento a internet dell'obbligo di rettifica, non credo che ci sarebbe nulla di male se si prevedesse l'analogia con la legge sulla stampa in caso di attribuzione di fatto determinato.
Capisco che la materia non sia semplicissima e sia anche piuttosto noiosa, però credo sia opportuno eliminare la credenza secondo cui ci sono vuoti legislativi assoluti per la diffamazione via internet. Non è quindi vera soprattutto la frase centrale attribuita a Pisapia: "Esiste la diffamazione a mezzo
stampa, che però riguarda espressamente ciò che viene “stampato” e di
cui sono responsabili tutti coloro che scrivono sulla carta stampata.
La televisione, per esempio, non ricade in questa categoria: fu fatta
una legge apposita che regolamenta i casi di diffamazione in tv. Quindi
non si capisce perché debba rientrarci internet". Non fu fatta alcuna legge per regolare la diffamazione in tv, perché esisteva già la norma che la puniva, ed era la stessa della diffamazione a mezzo stampa; nel 1990 semplicemente furono introdotti, nella legge che riguardava un argomento un po' diverso, ossia la disciplina generale del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (la Mammì), due articoli che colmavano due lacune legislative sulla rettifica e sull'attribuzione di fatto determinato.
Riassumendo: la diffamazione via internet è punita allo stesso modo di quella a mezzo stampa (terzo comma dell'articolo 595 del codice penale), anche se per le notizie pubblicate in rete non è possibile legalmente chiedere una rettifica né si può contestare l'aggravante (tecnicamente credo sia più opportuno parlare di un diverso reato) dell'attribuzione di fatto determinato.
è interessante ciò che dici.
io vorrei proseguire nella logica di questo ragionamento, e chiedermi:
quante leggi quindi sono già applicabili a quanto viene fatto su internet senza necessità di aggiungere altri chiavistelli?
ed ancora: se faccio il download di qualcosa che si trova sulla rete liberamente (senza fare quindi un accesso non autorizzato), potrebbe essere la stessa cosa di quando ritagliavo articoli di giornale per una ricerca a scuola, o locandine dei film per il mio diario?
Posted by: Ice Kent | November 16, 2007 at 11:43 PM
Allora qui non ci si è capito nulla mi sa tanto di sì, su internet è si diffamazione aggravata a mezzo stampa poiché come recita testualmente il terzo comma dell'art. 595 C.P. "Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è...." Internet è la rete sono un mezzo di pubblicità, perciò non è necessario che si faccia una legge ad hoc, perchè anche la stessa televisione è un mezzo di pubblicità, quindi ci rientra benissimo eccome.
Stessa cosa per l'art. 615 C.P. violazione della corrisposndenza perché per corrispondenza si intende come specifica l'articolo stesso qualsiasi forma di comunicazione, scritta, fotografica, filmata, audio(audiocassette ecc.)Chiaro il concetto?
Quindi prima di fare affermazioni di qualunque genere è sempre meglio vedere cosa sancisce la norma giuridica il che semplifica molto la cosa.-
Sergio Contu carabiniere in congedo.
Posted by: Sergio Contu | August 27, 2008 at 03:35 AM
SALVE VORREI SAPERE QUANDO 2 PERSONE CIOE'IO E MIA MOGLIE PER UN ERRORE FATTO DA UNA TESTATA GIORNALISTICA DI QUI MI RISERVO DI DIRE IL NOME, VENIAMO NOMINATI IO E MIA MOGLIE AFFERMANDO IL PAESE IN CUI ABITIAMO, E SCRIVENDO ANCHE DI CUI IL MARITO E' DISOCCUPATO, QUINDI IN UN PICCOLO PAESE DOVE NN CONOSCIAMO ALTRE COPPIE SPOSATE CON I STESSI NS NOMI,E IL PAESE, VENIAMO PRESTO SCAMBIATI PER QUELLI VERI DA INCOLPARE, DI UN FATTO DI PARTECIPARE A PROSTITUZIONE ECC, QUANDO NOI NN SAPPIAMO E NN RIENTRIAMO IN QST COPPIA CHE CITA LA TESTATA GIORNALISTICA,E BEN PRESTO NEL PAESE SI SPARGE LA VOCE CHE SIAMO IO E MIA MOGLIE, PERCHE QUESTO CHE HA PUBBLICATO QST ARTICOLO NN SAPEVA I COGNOMI DI QUELLA COPPIA CHE PARTECIPAVA NON METTENDO LE INIZIALI DEI COGNOMI, NEL PAESE PICCOLO CI SCAMBIANO PER QUELLI CITATI, ADESSO STIAMO PASSANDO UN BRUTTO PERIODO, CI GUARDA IL PAESE CON UN BRUTTO OKKIO, E NN SOLO MIA MOGLIE AVENDO UN NEGOZIO,DI COSMETICA, NN VIENE PIU NESSUNO A COMPRARE DA NOI PERCHE GLI SEMBRA A TUTTO IL PAESE CHE SIAMO NOI, E QUINDI SI CREO' ANCHE UN DANNO AL NEGOZIO DI MIA MOGLIE, ADESSO SPERO CHE AVETE CAPITO BENE LA GRAVITA' DEL FATTO IN CUI CI AGGRAVA PESANTEMENTE, SENZA CHE NOI INCAPPIAMO IN QST FATTO DA NOI SCONOSCIUTO, VORREI SAPERE QUANTO AMMONTA IN DANNO MORALE DI 2 PERSONE, E DEL NEGOZIO, FINO A QUANTO POSSIAMO KIEDERE IL NS RISARCIMENTO DANNI, ANCHE PERCHE' MIA MOGLIE E' CADUTA IN UNA GRAVE DEPRESSIONE, PIANGENDO LA NOTTE,E AVENDO SEMPRE IL MORALE BASSO DELL UMORE.. CI SIAM RIVOLTI AD UN AVVOCATO CHE SI STA DANDO DA FARE,PER PRIMA COSA DI FAR CORREGGERE QUEL ARTICOLO DOVE DICE I NS NOMI SENZA METTERE LE INIZIALI DEL COGNOME, QUINDI VOI CAPITE IN UN PAESE DOVE NN SI CONOSCE ALTRE COPPIE ALL INFUORI DI NOI 2 PERCHE AVENDO UN NEGOZIO SIAMO CONOSCIUTI,, QUINDI HANNO ROVINATO LA NS SPECCHIABBILE IMMAGNINE IN POCO TEMPO,, ASPETTO VS NOTIZIE,, GRZ
Posted by: SERGIO | September 04, 2008 at 03:21 AM
beh allora su internet c'è pure chi consente di vedere film in streaming e quindi non scaricare (atenzione!) film gratuitamente..e allora?
Posted by: Film streaming | March 24, 2009 at 11:57 AM
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